Sintesi DLgs 494/96

La direttiva definisce:

  1. I Cantieri Temporanei o mobili sono i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile e/o lavori che comportano "Rischi Rilevanti".
  2. I lavori comportanti "Rischi Rilevanti" sono quelle attività in cui ci sia una grave possibilità di seppellimento (scavi), caduta dall'alto (lavori eseguiti in elevazione), esposizione a sostanze chimiche o biologiche, lavori in prossimità di linee elettriche in tensione, lavori in cassoni ad aria compressa ecc.
  3. Sono Responsabili della sicurezza:
    - Il committente dell'opera
    - Il coordinatore per la progettazione
    - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Con l'entrata in vigore del Dlgs 528 del 19 novembre 1999 si stabilisce inoltre che:
  1. Alle imprese esecutrici spetta la stesura del POS, ovvero il Piano Operativo di Sicurezza;
  2. Al Committente dell'opera spetta la stesura del PSC, ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il decreto legislativo 494/96 recepisce la direttiva 92/57/CEE concernente le "prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".



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